- fas fa-bullhorn Forma pensionistica complementare soggetta alla vigilanza della COVIP (Albo n. 1386)
Modello 231 e Whistleblowing
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Presidio organizzativo, codice etico e canali di segnalazione: informazioni operative per orientarsi tra Modello 231 e whistleblowing.
Con il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge delega 29 settembre 2000, n. 300”, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall’Italia.
Il Decreto ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Tale responsabilità si configura nel caso in cui determinati reati, elencati dal Decreto, siano commessi nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dello stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.
La responsabilità introdotta dal Decreto mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, il patrimonio degli enti nel cui interesse e/o vantaggio siano stati commessi i reati.
Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria. Per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive.
L’ESIMENTE PREVISTA DAL D. LGS. 231/2001
L’articolo 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa. L’Ente non risponde qualora riesca a dimostrare che:
- il Consiglio di Amministrazione ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti previsti dal Decreto;
- ha affidato ad un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente le regole contenute nel Modello;
- non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell’O.d.V.
Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è esclusa se l’ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
IL MODELLO DEL FONDO PENSIONE
Il Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle BCC/CRA, nell’ottica di una continua ricerca di gestione sempre più efficiente, incluso il sistema di controllo interno, nonché di un più adeguato assetto organizzativo, con delibera consiliare del 20 marzo 2025, ha:
- adottato il Modello di Organizzazione, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, e il relativo Codice Etico, che racchiude i valori condivisi e stabilisce i principi di condotta da rispettare nella conduzione e nella gestione delle attività del Fondo;
- nominato l’apposito Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del Modello stesso.
CANALI ORDINARI DI CONTATTO DELL’O.D.V.
È possibile entrare in contatto con l’O.d.V. collegiale “misto” del Fondo Pensione, costituito da un membro interno, il Dott. Roberto Persico, Responsabile operativo della Funzione Legal&Compliance, e da un membro esterno al Fondo con carica di Presidente, l’Avv. Gianfranco Laviola, attraverso i seguenti canali ordinari:
POSTA ELETTRONICA DEDICATA
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