Modello 231 e Whistleblowing
Modello 231
Con il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge delega 29 settembre 2000, n. 300”, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall’Italia.
Il Decreto ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Tale responsabilità si configura nel caso in cui determinati reati, elencati dal Decreto, siano commessi nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dello stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (soggetti c.d. apicali) o, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (soggetti c.d. sottoposti). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto costituente il reato.
La responsabilità introdotta dal Decreto mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, il patrimonio degli enti nel cui interesse e/o vantaggio siano stati commessi i reati.
Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria. Per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive.
L’articolo 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa; in particolare, ove il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. soggetti in posizione apicale), nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l’Ente non risponde qualora riesca a dimostrare che:
- il Consiglio di Amministrazione ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello di Organizzazione e Gestione (Modello), idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti espressamente previsti dal suddetto Decreto;
- ha affidato ad un Organismo di Vigilanza (O.d.V.), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente le regole contenute nel Modello;
- non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell’O.d.V.
Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l’ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Il Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle BCC/CRA (di seguito “Fondo Pensione”), nell’ottica di una continua ricerca di gestione sempre più efficiente, ivi incluso il sistema di controllo interno, nonché di un più adeguato assetto organizzativo, con delibera consiliare del 20 marzo 2025, ha:
- adottato il Modello di Organizzazione, ai sensi del D. Lgs 231/2001, e il relativo Codice Etico che racchiude i valori condivisi e stabilisce i principi di condotta da rispettare nella conduzione e nella gestione delle attività del Fondo;
- nominato l'apposito Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del Modello stesso e contribuisce, tramite l’adozione del citato Codice Etico, alla diffusione di valori condivisi e di regole di deontologia ed etica aziendale verso tutti i portatori di interesse e verso l'intera collettività.
È possibile entrare in contatto con l’O.d.V. collegiale “misto” del Fondo Pensione, costituito da un membro interno, il Dott. Roberto Persico - Responsabile operativo della Funzione Legal&Compliance - ed un membro esterno al Fondo avente la carica di Presidente, individuato nella persona dell’Avv. Gianfranco Laviola, attraverso i seguenti canali ordinari:
- casella di posta elettronica appositamente dedicata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- a mezzo del servizio postale recapitata presso la sede del Fondo, Via Massimo D'Azeglio n. 33, 00184 - Roma (RM), o tramite corrispondenza interna: in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la comunicazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno l’indicazione “ODV - riservata/personale”.
Codice Etico
Modello Organizzativo
Sistema di WHISTLEBLOWING
È possibile utilizzare il nostro canale di segnalazione interna, per segnalare comportamenti illeciti o contrari al Codice Etico, al Modello di Organizzazione e Gestione del Fondo, a procedure aziendali, e/o che possano integrare o costituire le fattispecie criminose (rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e ss. mm. ii. ed ai sensi del D. Lgs.24/2023).
L'obiettivo della nostra funzione di whistleblowing è quello di offrire una migliore opportunità di rivelare varie forme di cattiva condotta, nonché di fornire una maggiore protezione al segnalante. Garantiamo che il vostro caso e la vostra identità saranno trattati in modo confidenziale. Siete inoltre protetti da eventuali ritorsioni.
Cosa si può segnalare?
Quando si invia una segnalazione, è necessario avere validi motivi per ritenere che le informazioni fornite siano vere al momento della segnalazione.
Lo scopo del canale di segnalazione è quello di prevenire e rilevare frodi e corruzione, attività illegali e non conformità alle norme in una serie di settori. Può anche riguardare attività illegali, non etiche o dannose che possono avere un impatto negativo sugli altri. Ad esempio:
- Criminalità finanziaria e frode
- Corruzione e concussione
- Reati ambientali o rischi per la salute e la sicurezza
- Violazioni deliberate della legge.
La cattiva condotta non deve essere necessariamente attuale o in corso, ma può essere applicata anche alla segnalazione di una cattiva condotta precedente.
Lo scopo di questo servizio non è quello di esprimere l'insoddisfazione per le condizioni di lavoro, l'organizzazione o la gestione, o i conflitti sul posto di lavoro. Le segnalazioni di comportamenti scorretti che riguardano esclusivamente il whistleblower o la sua situazione lavorativa non sono generalmente considerate un caso di whistleblowing.
La tua segnalazione
La tua segnalazione deve contenere le seguenti informazioni:
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- Quando ha avuto luogo. Fornisci data e ora e indica se l'irregolarità è ricorrente.
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- Dettagli di qualsiasi altra azione intrapresa in relazione all'irregolarità.
Attenzione! Non devono essere inviati dati personali che non siano strettamente pertinenti alla segnalazione. Tuttavia, qualora li inviassi, abbiamo la facoltà di cancellare tali informazioni senza informarti.
Segnalazione esterna
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