Il Fondo Pensione
Le riforme al sistema previdenziale introdotte nel corso degli anni ’90 hanno drasticamente ridotto la copertura della prestazione pensionistica pubblica.
Tali riforme hanno reso più urgente la costruzione di una seconda pensione in grado di “integrare” quella offerta dal primo pilastro previdenziale.
In forza dell’accordo collettivo nazionale del 18 febbraio 1987, sottoscritto da Federcasse e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, è stato costituito il Fondo Pensione Nazionale per il personale delle banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane (BCC/CRA), il cui obiettivo è quello di permettere agli aderenti di garantirsi una prestazione pensionistica che, unitamente a quella pubblica, permetta di mantenere inalterato il tenore di vita dopo il pensionamento.
Le riforme al sistema previdenziale introdotte nel corso degli anni ’90 hanno drasticamente ridotto la copertura della prestazione pensionistica pubblica.
Tali riforme hanno reso più urgente la costruzione di una seconda pensione in grado di “integrare” quella offerta dal primo pilastro previdenziale.
In forza dell’accordo collettivo nazionale del 18 febbraio 1987, sottoscritto da Federcasse e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, è stato costituito il Fondo Pensione Nazionale per il personale delle banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane (BCC/CRA), il cui obiettivo è quello di permettere agli aderenti di garantirsi una prestazione pensionistica che, unitamente a quella pubblica, permetta di mantenere inalterato il tenore di vita dopo il pensionamento.
A chi si rivolge
Il Fondo Pensione BCC/CRA si rivolge a:
- tutti i prestatori di lavoro subordinato, non in prova, alle dipendenze delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e degli altri Enti, aderenti alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, destinatari della contrattazione collettiva nazionale di lavoro stipulata dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, o alle dipendenze della stessa Federazione Italiana, dello stesso Fondo, della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo e della Raiffeisenverband Sudtirol, con esclusione dei prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze delle Casse Rurali e degli altri Enti della Provincia di Trento, per i quali provvede il Fondo di previdenza integrativa locale, costituito con precedente accordo provinciale.
- i prestatori di lavoro subordinato, non in prova, alle dipendenze di Società di servizi aderenti alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane che non siano destinatarie della contrattazione collettiva nazionale di lavoro stipulata dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane.
- i prestatori di lavoro il cui datore di lavoro, pur non aderendo alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, applichi tuttavia la contrattazione collettiva nazionale di lavoro stipulata dalla stessa Federazione. In tal caso, la percentuale dei contributi posti a carico del datore di lavoro è maggiorata di 0,40 punti. Tale maggiorazione è destinata a copertura delle spese di gestione.
- i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore già aderente al Fondo medesimo, con le modalità e le condizioni stabilite dalla specifica regolamentazione approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Come funziona
Il Fondo Pensione è un’associazione senza fini di lucro, l’adesione è volontaria.
Il Fondo opera secondo due principi fondamentali:
La capitalizzazione individuale:
il flusso contributivo, costituito da contributi del lavoratore, del datore di lavoro e TFR, confluisce in conti individuali intestati ai singoli lavoratori; le risorse del conto si rivalutano nel tempo in base al rendimento conseguito dalla gestione finanziaria; l’importo delle pensioni dipende dagli accantonamenti e dal rendimento delle risorse;
La contribuzione definita:
è certa la misura della contribuzione dovuta; quello che è incerto, invece, è l’ammontare della prestazione finale la quale dipende dall’entità del flusso contributivo e dai risultati della gestione finanziaria.
Alcuni momenti essenziali per la vita del Fondo (contribuzione e prestazioni) sono regolamentate in funzione della tipologia di lavoratore. Le tipologie di lavoratore sono le seguenti:
- vecchio iscritto: lavoratore che ha aderito prima del 28.04.93
- nuovo iscritto non di prima occupazione: lavoratore, di prima occupazione precedente al 28.04.93, che ha aderito al fondo dopo tale data
- nuovo iscritto di prima occupazione: lavoratore, di prima occupazione successiva al 28.04.93, che ha aderito al fondo dopo tale data
La contribuzione
La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all’adesione.
Tipologia lavoratore
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Quota TFR(3)
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Contributo lavoratore(1)
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Contributo datore di lavoro(1)
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Lavoratori assunti fino al 31.12.2000 | Lavoratori assunti dal 01.01.2001 | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 2,10%(2) (4) | 4,60%(5) | 5,50%(5) |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 50% | |||
(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. (2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Ferma restando la precedente misura minima di contribuzione volontaria, il lavoratore determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. (3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all’intero flusso di TFR. (4) A far tempo dal 1.10.2022 (5) A far tempo dal 1.5.2022 |
La Struttura
Direttore Generale
Giuseppe Longo
La gestione
- Aberdeen Asset Managers Limited con sede in Milano, Via Dante 16
- Amundi SGR, con sede in Milano, Piazza Cavour 2
- AXA Investment Managers con sede in Milano, Corso di Porta Romana 68
- Groupama Asset Management SGR con sede in Roma, Via di Santa Teresa 35
- Pictet Asset Management LTD con sede in Milano, Via della Moscova 3
- Azimut Capital Management SGR con sede in Milano, Via Cusani 4
- Lazard Asset Management con sede in Francoforte, in Neue Menzer Strabe 75
- Eurizon Capital SGR con sede in Milano, P.tta Giordano dell’Amore 3
- Vontobel Asset Management A., con sede Milano, Piazza degli Affari 3
- FIL Pensions Management con sede in Hildenborough, in 130 Tonbridge Road
- Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede in Torino, Via Corte d’Appello 11
e, comunque, opera secondo le regole indicate dalla COVIP per i fondi preesistenti.
Le disponibilità finanziarie sono versate presso la Banca depositaria Bnp Paribas Securities Services, Société en Commandite par Actions, con sede legale a Parigi, in Rue d’Antin 3.
Gli Organi statutari
Consiglio di amministrazione | |
Presidente | Scalvenzi Osvaldo |
Vice Presidente | Mazzoldi Piergiuseppe |
Consigliere | Carminati Fabrizio |
Consigliere | Del Giudice Stefano |
Consigliere | Del Vecchio Giuseppe |
Consigliere | Grazioli Giovanni |
Consigliere | Olivero Giovanni Claudio |
Consigliere | Orabona Massimo |
Consigliere | Porretta Pasqualina |
Consigliere | Stamati Enzo Maria Bruno |
Collegio sindacale | |
Presidente | Malalan Martina |
Sindaco effettivo | Castagna Gaetano |
Sindaco effettivo | Tacinelli Francesco |
Sindaco effettivo | Tonucci Massimo |
Sindaco supplente | Di Giaimo Massimo |
Sindaco supplente | Gagliardi Massimiliano |
Sindaco supplente | Molinaro Giuseppe |
Sindaco supplente | Urbano Pasquale |
Assemblea dei delegati:
- Alfieri Lucio
- Antiga Carlo
- Arati Massimo
- Azzolin Delfo
- Baggi Duilio
- Banci Alberto Vasco
- Bartolini Luca
- Bartolini Lucia
- Benatti Attilio
- Benini Roberto
- Bielli Francesca
- Biga Francesco
- Borelli Fabio
- Bortoluzzi Sandro
- Caridi Giovanni
- Carri Francesco
- Cavalli Enrica
- Ciarico Michele
- Coltro Luisa
- Corazza Filippo
- D'Aleo Carmela Rita
- Del Bianco Pamela
- Di Giorgio Fiorentina
- Di Noia Andrea
- Di Pillo Clara
- Donati Giammatteo
- Eufemi Luciano
- Fabbretti Mauro
- Feruglio Carlo Antonio
- Gerbaudo Federica
- Giacobbi Giacomo
- Innerbichler Erich Johann
- Lanfredi Edoardo
- Lo Martire Gianni
- Macera Antonino
- Marro Sergio
- Massa Graziano
- Mastrosimone Nicola
- Medori Piergiorgio
- Michesi Simona
- Nannetti Stefano
- Nepi Maurizio
- Nera Gianluca
- Occhialini Luca
- Osenda Alberto
- Ottoboni Roberto
- Panico Pasqua
- Perdichizzi Mario Salvatore
- Piscazzi Paolo
- Rondina Romualdo
- Salamoni Roberto
- Scorsini Alessandro
- Tanner Christian
- Tolomeo Stefano
- Valentini Nicola
- Vanni Luca
- Von Leon Herbert
- Zamberlan Antonio
- Zambetta Palma Giovanna
- Zollo Luigi
Le prestazioni
È possibile distinguere le prestazioni accessibili:
- prima del pensionamento
- anticipazione
- trasferimento
- riscatto
- RITA
- al pensionamento
- capitale
- RITA
- rendita attuariale
Per maggiori dettagli, visita il Percorso guidato.
La fiscalità
La disciplina fiscale della previdenza complementare delinea un sistema articolato nella fase di accumulazione, in quella di investimento e, in ultima istanza, nella fase di erogazione. Questo modello è conosciuto come schema “ETT” e distingue tra:
- disciplina dei contributi
- disciplina dei rendimenti
- disciplina delle prestazioni
Secondo lo schema “ETT” all’Esenzione dei contributi (entro determinati limiti di deducibilità) si accompagna la Tassazione dei rendimenti prodotti nella fase di accumulo e la Tassazione delle prestazioni erogate (al netto della quota corrispondente ai rendimenti già tassati).
Disciplina dei contributi
I contributi versati al Fondo non concorrono a formare il reddito imponibile. Questo comporta che i contributi a carico dell'iscritto siano deducibili dal reddito complessivo Irpef e, pertanto, l’associato beneficia di un risparmio fiscale pari all'aliquota dell'ultimo scaglione del suo reddito.
Allo sconto fiscale provvede l’azienda direttamente in busta paga senza alcun adempimento a carico dell'associato. Il limite annuo di deduzione è pari a € 5.164,57 (somma del contributo del datore di lavoro e del contributo versato dal dipendente).
Inoltre è riconosciuta la possibilità, per i neo-occupati dopo il 1° gennaio 2007, di poter dedurre contributi per un importo superiore al predetto limite ma solo relativamente ad un periodo limitato di anni, ovvero nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione. In sintesi, dal 6° al 25° anno di permanenza si possono dedurre le somme non dedotte nei primi 5 anni di iscrizione, con un importo annuo di deduzione comunque non superiore a € 7.746,86.
Disciplina dei rendimenti
I rendimenti maturati dal fondo sono assoggettati ad imposta sostitutiva pari al 20%, applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
Disciplina delle prestazioni
Le prestazioni finali, sia in forma di rendita che di capitale, (esclusi i contributi non dedotti, le quote di contributi eccedenti il limite di deducibilità e i rendimenti maturati tassati in fase di versamento/maturazione) scontano una imposizione con aliquota del 15% che si riduce dello 0,30% all’anno per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo, fino ad un’aliquota minima del 9%.
Il regime fiscale previsto per le prestazioni finali si applica anche alle anticipazioni in caso di gravi malattie e parziali (nei casi di inoccupazione per un periodo di tempo tra i 12 e i 48 mesi ovvero in caso di ricorso a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria), al riscatto totale (per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e per i casi di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi) e ai riscatti per premorienza dell’iscritto.
Le anticipazioni per l’acquisto della prima casa per sé e per i figli, quelle per la ristrutturazione della casa di abitazione; le anticipazioni legate ad ulteriori necessità dell’iscritto e tutte le altre tipologie di riscatto sono assoggettate ad imposizione con aliquota unica del 23%.
L’aliquota fiscale del 23% si applica anche in caso di riscatto in via immediata per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo.
Fattispecie | Tassazione Vigente |
Prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, Anticipazioni per spese sanitarie, |
15% nei primi 15 anni e -0,30% per ogni anno successivo fino al 9% |
Anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa |
23% |
Regime transitorio
Il regime fiscale della previdenza complementare ha subito negli anni più di una modifica. Infatti per gli associati che hanno iniziato a versare contributi prima del 31/12/2000 le prestazioni erogate dovranno essere suddivise, dal punto di vista fiscale, in tre parti:
1. una parte corrispondente al montante maturato fino al 31 dicembre 2000 alla quale si applicano le norme tributarie in vigore a quella data,ovvero:
- per la rendita, imposizione ordinaria Irpef sull’87,5 per cento della c.d. rata-base;
- per le somme una tantum, imposizione separata con aliquota del Tfr per i “vecchi” iscritti e aliquota media del reddito di riferimento per i nuovi iscritti;
- per i rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 – relativi a prestazioni in capitale erogate ad un “vecchio” iscritto in dipendenza di un contratto di assicurazione – applicazione della ritenuta del 12,5 per cento di cui all’art. 6 della legge 482/1985);
2. una parte corrispondente al montante maturato dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2006 alla quale si applicano le norme tributarie in vigore prima dell’applicazione del D.Lgs. 252/2005, ovvero:
- per la rendita e per i riscatti c.d. volontari, imposizione ordinaria Irpef sulla parte di prestazione corrispondente al netto dei redditi già tassati;
- per le prestazioni in capitale, per le anticipazioni e per i riscatti c.d. involontari, aliquota media del reddito di riferimento sulla parte di prestazione corrispondente al netto dei redditi già tassati
- Le anticipazioni sono tassate separatamente dagli altri redditi del lavoratore includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti conseguiti.
3. un’ultima parte corrispondente al montante maturato dal 1° gennaio 2007 alla quale applicare le nuove e più favorevoli disposizioni fiscali (in generale, aliquota dal 15 al 9 per cento sulle prestazioni al netto dei redditi già tassati; aliquota del 23 per cento per le anticipazioni diverse da quelle per spese sanitarie e per i riscatti non espressamente disciplinati dal D.Lgs. 252/2005).
Si consideri, infine, che la tassazione separata sulla parte delle prestazioni riferibili agli importi maturati prima del 31 dicembre 2006 prevede l’applicazione di aliquote e scaglioni in vigore nell’anno in cui è maturato il diritto alla percezione.
Regime opzionale per i vecchi iscritti
Al momento di accedere alla prestazione pensionistica complementare, i vecchi iscritti avranno la facoltà di scegliere di richiedere la prestazione pensionistica tutta in forma di capitale (relativamente a tutta la posizione individuale), ma scontando il regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 anche sul montante accumulato a partire dalla data del 1° gennaio 2007, oppure di applicare sulle somme maturate dal 2007 la nuova disciplina civilistica (che limita la prestazione in capitale al 50 per cento della posizione individuale) e fiscale (ritenuta a titolo di imposta con aliquota dal 15 al 9 per cento).