• fas fa-bullhorn Forma pensionistica complementare soggetta alla vigilanza della COVIP (Albo n. 1386)

Nuove prestazioni pensionistiche complementari: cosa cambia nel periodo transitorio

Dal 1° luglio 2026 gli iscritti al Fondo potranno presentare richiesta di accesso alle nuove prestazioni pensionistiche complementari previste dall’art. 11 del d.lgs. n. 252/2005, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Le nuove modalità sono disciplinate dalle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026. Per presentare la richiesta è possibile consultare la Modulistica disponibile nell’apposita sezione del sito e, ove previsto, nell'Area Iscritti.

Dal 1° luglio 2026 saranno richiedibili, in alternativa alla rendita vitalizia, la Rendita a durata definita e la Prestazione mediante prelievi liberamente determinabili.

La Rendita a durata definita consente di ricevere la prestazione per un periodo pari al numero di anni interi della speranza di vita residua dell’aderente al momento della richiesta, determinata sulla base delle tavole demografiche ISTAT utilizzate ai fini della legge n. 335/1995. Durante l’erogazione, il montante residuo resta investito presso il Fondo nel comparto scelto dall’aderente o, in assenza di scelta, nel comparto a connotazione maggiormente prudenziale. L’importo delle rate può quindi variare nel tempo in funzione dell’andamento della gestione finanziaria e del conseguente valore della quota del comparto di investimento.

La Prestazione mediante prelievi liberamente determinabili consente all’aderente di richiedere nel tempo importi liberamente scelti, entro il limite massimo progressivamente maturato sulla base della corrispondente rendita a durata definita. I prelievi potranno essere richiesti trimestre per trimestre, tramite la modulistica messa a disposizione dal Fondo, anche online nell’Area Iscritti. Al momento della richiesta, l’aderente potrà visualizzare una stima dell’importo prelevabile, calcolata sulla base dell’ultimo valore quota disponibile; l’importo effettivamente liquidato potrà variare in base al valore quota rilevato alla data del disinvestimento.

Dal 31 ottobre 2026 sarà inoltre disponibile l’Erogazione frazionata del montante accumulato, che consente di ricevere la posizione maturata in rate periodiche per un periodo scelto dall’aderente, espresso in anni interi e comunque non inferiore a cinque anni e non superiore al numero di anni interi della speranza di vita residua dell’aderente al momento della richiesta. Anche in questo caso il montante residuo resta investito presso il Fondo e l’importo delle rate può variare nel tempo in funzione dell’andamento della gestione finanziaria e del conseguente valore della quota.

Le nuove tipologie di prestazione non sono combinabili tra loro né con la rendita vitalizia né con la RITA eventualmente già in corso di liquidazione. La scelta effettuata è irrevocabile, salvo la successiva richiesta di conversione in rendita vitalizia, ove prevista dalla normativa e dalla documentazione del Fondo.

Con l’accesso a una delle nuove prestazioni si entra nella fase di erogazione. Non sarà quindi più possibile proseguire con la contribuzione riferita alla posizione posta in erogazione esercitare le prerogative proprie della fase di accumulo (quale, ad esempio, la richiesta di anticipazione), salvo la facoltà di modificare il comparto di investimento secondo le modalità previste dal Fondo.

In caso di decesso dell’aderente durante l’erogazione, il montante residuo sarà riscattato dai soggetti indicati dall’aderente al momento della richiesta della prestazione. L’indicazione dei beneficiari è necessaria ai fini dell’accoglimento della richiesta e potrà essere successivamente modificata secondo quanto previsto dalla documentazione del Fondo.

Le nuove prestazioni consentono una maggiore flessibilità nella fase di pensionamento, ma richiedono anche una scelta consapevole. Occorre considerare l’andamento dei mercati, la durata attesa della prestazione e il cosiddetto rischio di longevità, cioè il rischio che le risorse vengano utilizzate in un periodo più breve rispetto alle esigenze effettive dell’aderente.

Il pagamento delle rate delle nuove prestazioni avverrà su base trimestrale. Le liquidazioni potranno essere effettuate dopo il completamento degli adeguamenti operativi, previsto entro il 31 dicembre 2026. Il Fondo comunicherà agli iscritti l’avvio dell’erogazione delle nuove prestazioni attraverso il sito web e gli altri canali informativi. Durante il periodo transitorio, l’iscritto potrà revocare la richiesta prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo.

Le nuove prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo e non sono previsti costi specifici a carico dell’aderente. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche delle nuove prestazioni, sulle relative modalità di erogazione e sul relativo trattamento fiscale, è possibile consultare il nuovo Documento sulle Prestazioni Pensionistiche.

Saranno inoltre resi disponibili, nell’area pubblica del sito, lo Statuto aggiornato e un apposito Supplemento alla Nota informativa.

Fondo Pensione BCC

Scarica l'App

Contatti
  • Sede Via Massimo D'Azeglio 33
    00184 Roma
  • Telefono 06 693 96496
  • Mail info@fondopensionebcc.it
    fondopensione@pec.fpnbcc.it