Forma pensionistica complementare soggetta alla vigilanza della COVIP (Albo n. 1386)

Prima del pensionamento

Anticipazioni

L’aderente al Fondo pensione può chiedere un’anticipazione della posizione individuale accumulata qualora ricorrano determinati bisogni ed esigenze:
  • in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% , per l’acquisto/costruzione/ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli, documentato con atto notarile;  
  • decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti. 

Trasferimento

Il lavoratore può chiedere il trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare:

  • a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo
  • in costanza dei requisiti di partecipazione, dopo almeno due anni di permanenza presso il Fondo

Riscatto

L'aderente ha il diritto di riscattare, in tutto in parte, la posizione maturata nel fondo nel caso in cui si determinino alcune specifiche condizioni.

Il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, può essere richiesto nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, o in caso di procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Il riscatto totale della posizione individuale maturata può essere richiesto nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. 

Vi è poi la possibilità di riscattare tutta la posizione maturata in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (per es. in caso di dimissioni o licenziamento, uscita dall’azienda per altre cause, ecc.), senza dover trascorrere un periodo di in occupazione. Tuttavia, in questo caso il riscatto sarà fiscalmente meno agevolato rispetto alle altre forme descritte in precedenza. 

In caso di morte dell’iscritto prima del pensionamento, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo e viene distribuita tra tutti gli altri iscritti.

RITA

Il lavoratore ha il diritto di richiedere la RITA, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui si determinino alcune specifiche condizioni rappresentate nel seguente Documento di Sintesi sulla RITA .

Il Fondo

© Fondo Pensione Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane

Forma pensionistica complementare soggetta alla vigilanza della COVIP (Iscrizione all'Albo n. 1386)

C.F. 96104290588

Contatti