Al pensionamento
Premessa
L’iscritto potrà richiedere la prestazione pensionistica al momento del pensionamento nel caso in cui abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Il Fondo Pensione eroga prestazioni sotto forma di capitale, di rendita attuariale o, nei casi previsti, la RITA.
Le prestazioni in forma capitale possono essere richieste nella misura massima del 50%.
I vecchi iscritti, tuttavia, possono richiedere la prestazione in capitale nella misura massima del 100% . In questo caso, però, potrebbero rinunciare al diritto di ricevere le prestazioni con le nuove disposizioni fiscali più favorevoli.
Rendita attuariale
Gli iscritti che hanno maturato i requisiti di pensionamento possono richiedere una prestazione periodica. Il Fondo Pensione, dopo aver confrontato diverse offerte contrattuali, ha pertanto selezionato la proposta della compagnia di assicurazione Allianz e ha stipulato con quest'ultima una convenzione che permette a coloro che andranno in pensione di scegliere di trasformare tutto, o una parte del montante accumulato, in una rendita vitalizia da scegliere tra le seguenti proposte:
1. Rivalutabile
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Prevede il pagamento di una rendita all'aderente/assicurato fino a che rimane in vita e si estingue con il decesso dell'aderente stesso.
Tale rendita si rivolge a chi desidera ricevere l'importo più elevato possibile dal montante trasformato in rendita, rinunciando ad ulteriori prestazioni per i propri superstiti beneficiari o per sé in caso di invalidità (rendita LTC).
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2. Rivalutabile certa per 5 oppure 10 anni e poi vitalizia
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Prevede il pagamento di una rendita che viene corrisposta all'aderente/assicurato, o in caso di decesso, ai suoi superstiti beneficiari per cinque oppure dieci anni. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia se l'aderente è ancora in vita, mentre si estingue se quest'ultimo è nel frattempo deceduto .
Tale rendita si rivolge a chi desidera proteggere i propri superstiti beneficiari dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo.
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3. Rivalutabile reversibile |
Prevede il pagamento di una rendita all'aderente/assicurato fino a che rimane in vita e successivamente, in misura totale o parziale a seconda della scelta effettuata, al beneficiario designato (reversionario) se superstite dell'aderente stesso. In questo caso la rendita si estingue con il decesso del superstite beneficiario.
Tale rendita si rivolge all'aderente/assicurato che desidera proteggere un particolare superstite beneficiario dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso si verificasse il decesso del predetto aderente/assicurato.
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4. Rivalutabile con restituzione del montante residuale in caso di decesso dell'aderente. (Controassicurata)
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Prevede il pagamento di una rendita all'aderente/assicurato fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene corrisposto in un'unica soluzione, ai beneficiari dallo stesso indicati o ai suoi eredi, il capitale residuo (valore di controassicurazione) alla data del decesso.
Tale rendita si rivolge a chi desidera proteggere i superstiti beneficiari dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che questi ultimi possano ricevere in unica soluzione la parte residua non ancora corrisposta all'aderente/assicurato sotto forma di rendita finché lo stesso era in vita.
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5.Rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza. (Long Term Care)
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Prevede il pagamento di una rendita all'aderente/assicurato fino a che rimane in vita. Qualora durante il periodo di erogazione della rendita intervenga una condizione di non autosufficienza dell'aderente/assicurato nel compimento degli atti elementari di vita quotidiana, l'importo della rata si raddoppia. La rendita si estingue con il decesso dell'aderente/assicurato.
Tale rendita si rivolge a chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito adeguato in caso di perdita di autosufficienza.
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Prestazioni in forma di capitale
I vecchi iscritti al momento del pensionamento possono ottenere l’erogazione della prestazione sotto forma di capitale, fino al 100% del montante maturato.
Se l'importo della rendita vitalizia derivante dalla conversione del 70% del montante post 2007 è inferiore al 50% dell'assegno sociale, la prestazione in forma di capitale al 100% sarà assoggettata alla nuova normativa fiscale, in caso contrario verrà applicata la vecchia normativa più sfavorevole.
I nuovi iscritti, di prima e non di prima occupazione, possono invece ottenere la liquidazione del capitale maturato risultante dal conto individuale nella misura massima del 50%.
Tuttavia se l'importo della rendita vitalizia derivante dalla conversione del 70% del montante finale è inferiore al 50% dell'assegno sociale, è possibile ottenere tutta la propria posizione sotto forma di capitaleRITA
Il lavoratore ha il diritto di richiedere la RITA, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui si determinino alcune specifiche condizioni rappresentate nel seguente Documento di Sintesi sulla RITA .
Glossario
Aliquota di reversibilità: quota della prestazione unitaria riconosciuta al beneficiario dell’opzione di reversibilità.
Aliquota di retrocessione: è un elemento di valutazione del contratto, dal momento che un’aliquota più elevata comporterà una maggiore redditività per l’assicurato. Deve essere reso nota annualmente dalle imprese attraverso la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (circolare ISVAP n.71 del 26 marzo 1987).
Assicurato: individuo alla cui durata aleatoria di vita si riferiscono gli eventi oggetto di assicurazione. Generalmente nelle assicurazioni per il caso vita assicurato, contraente e beneficiario coincidono.
Assicurazioni per caso Long Term Care: si tratta di un’assicurazione finalizzata alla copertura del rischio di “perdita dell’autosufficienza” dell’assicurato – ovvero del rischio di cadere in condizione di bisogno a causa della impossibilità a svolgere una vita autonoma. Di norma è una copertura a vita intera.
Assicurazioni collettive: si differenziano da un insieme di assicurazioni individuali per la cosiddetta “unicità di contraenza”; contraente è (nel nostro caso) il fondo pensione, mentre assicurati sono i membri del fondo pensione e, eventualmente, coloro che beneficiano dell’ opzione di reversibilità.
Assicurazioni per il (o con prestazioni in) caso di invalidità: prevedono il pagamento al beneficiario di un capitale in caso di invalidità dell’assicurato. Tale assicurazione indennizza in capitale per la perdita anatomica o funzionale dell’uso di un organo o di un arto del corpo umano, graduabile in base ad una tabella di riduzione parziale di capacità fisica. Questa prestazione è accessoria o “eventuale” non sussistendo in capo al CdA del fondo pensione nessuna obbligatorietà nel garantire tale prestazione.
Assicurazioni per il (o con prestazioni in) caso morte: prevedono il pagamento al beneficiario di un capitale in caso di morte dell’assicurato entro la scadenza del contratto. Sono definite a vita intera, se il capitale sarà pagato in qualunque data avvenga il decesso, mentre si parla di temporanee, se il pagamento avrà luogo solo se il decesso si verificherà entro un periodo determinato. Questo prodotto non consente il riscatto e di norma prevede un periodo di carenza iniziale durante il quale non opera la copertura assicurativa. Questa prestazione è accessoria o “eventuale” non sussistendo in capo al CdA del Fondo Pensione nessuna obbligatorietà nel garantire tale prestazione.
Assicurazioni per il (o con prestazioni in) caso vita: prevedono il pagamento al beneficiario di un capitale differito o di una rendita vitalizia in caso di sopravvivenza dell’assicurato alla scadenza del contratto.
Assicurazioni rivalutabili: prevedono una maggiorazione annuale del capitale o della rendita assicurati attraverso il riconoscimento di una parte degli utili finanziari realizzati da specifici fondi interni all’impresa (gestioni separate) in cui vengono investiti i premi versati. Per questi prodotti possono essere pagati premi unici, ricorrenti o annui. I premi annui possono essere costanti o rivalutabili. Nel caso di premi rivalutabili il capitale (rendita) assicurato cresce di anno in anno nella stessa misura dei premi; nel caso di pagamento di premi costanti il capitale (rendita) cresce in misura inferiore a quella prevista per contratti a premi rivalutabili. Le condizioni di polizza dei contratti a premi rivalutabili possono prevedere la stabilizzazione dei premi, ossia la possibilità di mantenere il premio costante dalla data di richiesta della stabilizzazione fino alla scadenza del contratto, oppure il rifiuto o la limitazione, in un determinato anno, dell’incremento del premio. In tali casi il capitale (rendita) assicurato terrà conto della minore crescita dei premi e pertanto si rivaluterà in misura inferiore. Le rivalutazioni del capitale o della rendita riconosciute annualmente sono determinate sulla base della misura annua di rivalutazione secondo le modalità previste dalle condizioni di polizza.
Basi demografiche: supporto statistico per la valutazione attuariale delle probabilità di sopravvivenza degli assicurati; partendo dalle tavole di mortalità, sono integrati modelli di previsione dell’evoluzione della mortalità ed altre considerazioni inerenti i caratteri specifici degli assicurati.
Basi tecniche: la coppia (i, p), formata dal tasso di interesse i riconosciuto dall’assicuratore all’assicurato e dalla probabilità di sopravvivenza attribuita all’assicurato p. Si parla di base tecnica di primo ordine se il premio pagato è equo, mentre si parla di base tecnica di secondo ordine quando si prende in considerazione una stima realistica e “prudenziale” dello scenario finanziario e demografico, che ovviamente comporta un guadagno atteso per l’assicuratore (caricamento di sicurezza).
Beneficiario: individuo cui sono (eventualmente) pagate le somme.
Capitale differito: prevede il pagamento di un capitale alla scadenza del contratto se l’assicurato è in vita a tale data.
Caricamento: è il costo per far fronte alle spese sostenute dall’impresa per il contratto. Su richiesta del contraente la misura del caricamento deve essere indicata in proposta (lettera r della circolare ISVAP n.249 del 19 giugno 1995).
Caricamento di sicurezza : stima “prudenziale” della base tecnica, favorevole all’assicuratore, allo scopo di limitare la probabilità di perdita dell’assicuratore nella gestione di un insieme di contratti. Tale caricamento può essere implicito, se deriva dall’adozione di una base tecnica prudenziale e favorevole all’assicuratore, o esplicito, qualora sia sommato formalmente al premio equo (calcolato sulla base tecnica di primo ordine). Non è escluso che si adottino entrambi i tipi di caricamento.
Cessione, pegno e vincolo: il contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando l’impresa, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
Contraente: individuo che stipula il contratto e paga il premio.
Convenzione: accordo tendente a convenire condizioni speciali relativamente a contratti assicurativi, quando sono riferiti a gruppi omogenei di persone. La stipulazione di una convenzione può avere effetti sia sul premio dell’assicurazione che sulle clausole contrattuali che, derogando alle Condizioni Generali di Assicurazione in senso più favorevole all’assicurato, prevedono spesso estensioni di garanzia abitualmente non concesse.
Costi accessori: sono rappresentati dai costi di emissione del contratto e delle quietanze.
Diritto proprio del beneficiario: ai sensi dell’art.1920 del codice civile il beneficiario acquista per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi del contratto.
Fattori di rischio: sono i fattori di differenziazione generalmente considerati nel calcolo attuariale. Per esempio l’età ed il sesso sono fattori che intervengono in quasi tutte le forme assicurative, mentre le condizioni di salute, la professione e l’essere o meno fumatore sono fattori che intervengono nel calcolo del premio delle assicurazioni con prestazioni in caso morte.
Garanzia di erogazione di un numero minimo di annualità di rendita: possibilità in base alla quale la rendita viene corrisposta per un numero predeterminato di anni, indipendentemente dall’esistenza in vita del pensionato e, successivamente, si configura quale prestazione vitalizia nei suoi confronti.
Gestione separata: Nelle assicurazioni sulla vita, fondo appositamente creato dall'impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività dell'impresa. Nei fondi a gestione separata confluiscono i premi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto con il fondo a gestione separata deriva la rivalutazione annua del capitale dovuto dall'assicuratore.
Imposte: per un aderente ai fondi pensione è pari allo 0,1% del premio versato.
Legislazione applicabile: i contratti sono regolati dalla legge italiana quando il contraente ha il proprio domicilio abituale nella Repubblica Italiana. Tuttavia le parti possono convenire che la legge applicabile al contratto si quella di un altro Stato (art.108 del d.lgs. del 17 marzo 1995, n.174; lettera q della circolare ISVAP n.249 del 19 giugno 1995).
Lingua applicabile: i contratti devono essere redatti in lingua italiana salvo diversa pattuizione (lettera q della circolare ISVAP n.249 del 19 giugno 1995).
Misura annua di rivalutazione: si ottiene generalmente moltiplicando il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata per una percentuale (aliquota di retrocessione) stabilita annualmente dall’impresa di assicurazioni, sottraendo il tasso tecnico di interesse e scontando per un anno il valore ottenuto al tasso tecnico.
Non pignorabilità e non sequestrabilità: ai sensi dell’art.1923 del codice civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
Opzione di reversibilità: possibilità di designare un ulteriore beneficiario della prestazione oltre all’assicurato; nel caso della rendita vitalizia la prestazione viene erogata al pensionato finché in vita e, dopo il suo decesso, al beneficiario designato, anche in questo caso fino alla sua morte (vedi rendita reversibile).
Premi periodici: possono essere di ammontare costante o crescente in base ad una regola descritta nelle condizioni contrattuali (premio annuo ) oppure di ammontare variabile a discrezione del contraente entro i limiti indicati nel contratto (premio ricorrente). Il pagamento del premio annuo può essere frazionato nel corso dell’anno. In caso di frazionamento il premio è generalmente maggiorato di costi aggiuntivi che debbono essere indicati nella nota informativa.
Premio: é il prezzo pagato dal contraente per l’assicurazione ed è costituito dalla somma del premio puro, del caricamento, dei costi accessori e delle imposte.
Premio costante: nel caso di rateizzazione del premio unico si può optare per un ammortamento a quote costanti.
Premio equo: è calcolato secondo la base tecnica di primo ordine e rappresenta il premio per cui il valore atteso dell’operazione di assicurazione sarebbe nullo, ovvero la scommessa contenuta nel contratto di assicurazione sarebbe equa.
Premio puro: è il costo base per la copertura assicurativa.
Premio unico: è pagato in unica soluzione all’inizio del contratto.
Quietanza: è la prova di avvenuto pagamento del premio . Può ad esempio essere costituita dalla ricevuta rilasciata su carta intestata dell’impresa di assicurazione o dall’estratto di conto corrente bancario comprovante l’accredito all’impresa di assicurazione (RID bancario) od anche dalla ricevuta del pagamento in conto corrente postale. La quietanza deve essere sempre rilasciata in caso di pagamento in contanti o con assegno bancario.
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art.2952 del codice civile, punto 8 della circolare ISVAP n.403 del 16 marzo 2000).
Rendita reversibile: nel caso particolare del fondo pensione (è detta anche rendita di sopravvivenza) l’assicuratore corrisponde una rata unitaria finché è in vita l’assicurato e una rata a finché è in vita il beneficiario dell’opzione di reversibilità. E' detta aliquota di reversibilità ed è generalmente inferiore all’unità.
Rendita rivalutabile: è una forma di assicurazione di rendita vitalizia a rate crescenti in misura flessibile secondo l’andamento del rendimento delle riserve matematiche, l’aliquota di retrocessione e il tasso tecnico.
Rendita vitalizia: prevede il pagamento di una rendita finché l’assicurato è in vita. A seconda della data, prevista dal contratto, di inizio di corresponsione delle rate di rendita la stessa è immediata o differita. Nei fondi pensione la rendita vitalizia immediata costituisce la prestazione periodica che il lavoratore iscritto al fondo (assicurato e beneficiario) percepirà a partire dall’ingresso in quiescenza per tutta la durata della vita, a fronte del versamento da parte del fondo (contraente) del capitale maturato sulla posizione individuale (premio unico) all’impresa di assicurazione incaricata della prestazione (assicuratore). Si parla di anticipata o posticipata, qualora il pagamento della rata avvenga all’inizio o alla fina del periodo temporale di riferimento.
Rendita vitalizia con un numero minimo di annualità garantite: il capitale assicurato per il caso di vita viene convertito in una rendita pagabile fino alla morte dell’assicurato, ma questa volta con un numero minimo prefissato di annualità certe (di solito 5 o 10 anni)
Riserva Matematica: riguarda l'appostazione in bilancio di importi, opportunamente calcolati e garantiti mediante l'accantonamento di idonee attività in conformità alla legge, sui premi dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, per far fronte agli impegni assunti. Tale accantonamento è denominato Riserva Matematica, perché, per la sua quantificazione, si fa riferimento a formule matematiche attuariali. La riserva matematica può essere calcolata solo per il complesso degli assicurati e rispetto a ciascuno di essi può essere valutata solo come media; il valore medio costituisce in ogni momento il valore della polizza.
Riserve Tecniche: sono di più tipi: due per i Rami Danni (riserve premi e riserve sinistri) e quattro per il Ramo Vita. Vanno calcolate ed iscritte in bilancio, nonché garantite con idonee attività a norma di legge.
Tasso di interesse minimo garantito: laddove è previsto, rappresenta il valore minimo del prodotto tra il tasso di rendimento della gestione separata> e l’aliquota di retrocessione. Il tasso interesse minimo garantito non può superare i limiti stabiliti dal provvedimento ISVAP n.1036 G del 6 novembre 1998 e, in ogni caso, non può eccedere il tetto massimo del 4%.
Tasso di premio: coefficiente utilizzato per convertire il capitale maturato nella prestazione pensionistica; il valore dipende dalle basi demografiche adottate, ossia le ipotesi elaborate in tema di sopravvivenza della popolazione di riferimento, dai caricamenti applicati dall’impresa di assicurazione per la prestazione della copertura assicurativa e dal tasso tecnico.
Tasso di rendimento della gestione separata: deve essere reso noto annualmente dalle imprese attraverso la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (circolare ISVAP n.71 del 26 marzo 1987).
Tasso tecnico: di norma indicato nella clausola di rivalutazione contenuta nelle condizioni di polizza, è il tasso di interesse fisso riconosciuto dall’impresa in via preliminare per ottenere il capitale o la rendita inizialmente assicurati. É un elemento di valutazione del contratto, dal momento che un tasso più elevato, a parità di premio pagato, comporta un capitale iniziale di importo superiore, ma anche una crescita del capitale, ed eventualmente dei premi, più contenuta nel corso della durata contrattuale.
Tavole di mortalità: tavole numeriche che partendo da una popolazione teorica iniziale di 100000 individui in età zero, indicano per ogni età il numero dei viventi, dei morti, la frequenza di morte, la vita media. In sintesi contengono una stima statistica della probabilità di sopravvivenza di un individuo di età x e di sesso y.
Tavole di sopravvivenza: considerando una collettività chiusa di coetanei di età x ed una funzione di probabilità di sopravvivenza, la tavola registra il numero di sopravvissuti per ogni età x+1, x+2,..., w, dove w rappresenta l’età per cui il numero di sopravvissuti è nullo.
Utile demografico e di mortalità: utile realizzato dall’impresa di assicurazione, qualora di registrasse un tasso di mortalità maggiore rispetto a quello assunto a riferimento nelle tavole di mortalità utilizzata per il calcolo dei tassi di premio.